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Ordinanza — n. 19016/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19016/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGATTO MASSIMO ORESTE nato a MOTTA DI LIVENZA il 02/10/1969 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Massimo Oreste Segatto ricorre, tramite un medesimo atto di impugnazione a cura di due Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trieste il 13 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 12 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 27 settembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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deposizioni attendibili gravi addebiti penali confessione testimone a carico altri capi d'accusa testimonianze contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGATTO MASSIMO ORESTE nato a MOTTA DI LIVENZA il 02/10/1969 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Massimo Oreste Segatto ricorre, tramite un medesimo atto di impugnazione a cura di due Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trieste il 13 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 12 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 27 settembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta violazione di legge, sotto il profilo della inutilizzabilità dell'esito degli accertamenti in difetto di valido consenso, e, comunque, senza il rispetto delle regole procedurali, anche quanto alla conservazione di una seconda provetta di sangue, per le c.d. "contro- analisi". Sono pervenuti il 23 gennaio 2023 "motivi nuovi" con cui si insiste per l'accoglimento dell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza, le stesse questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito nella doppia conforme e, in particolare, senza tenere conto della avvenuta celebrazione in primo grado del giudizio abbreviato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,