Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of novelty and failure to address lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the arguments raised were not new but merely reiterated without engaging with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for traffic offenses and sentencing severity, yet the court found these points already addressed in the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack novelty, or fail to address the arguments already developed by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SITRA GIANLUCA nato a CROTONE il 29/09/1974 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Gianluca Sitra ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trieste il 6 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pordenone il 7 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato lesioni stradali (590-bis cod. pen.) e di guida senza patente, essendo diffidato di pubblica sicurezza (art. 73 del d.
Igs. 6 settembre 2011, n. 159), fatti entrambi commessi il 28 maggio 2019, in conseguenza condannandolo alle pene ritenute di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, sotto il primo profilo, censura la mancata assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Sotto ulteriore angolo prospettico, denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per essere il trattamento sanzionatorio eccessivamente severo.
Con il terzo motivo si duole della mancata unificazione dei due reati contestati sotto il vincolo della continuazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza, le stesse questioni, che vengono meramente reiterate dal ricorrente senza confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito nella doppia conforme. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,