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Ordinanza — n. 19009/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19009/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBARCELLONA POZZO DI GOTTO nei confronti di: GERMANO SALVATORE nato a MONTALBANO ELICONA il 25/08/1957 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; k., Motivi della decisione Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre per la cassazione del provvedimento con cui il G.i.p. del locale Tribunale il 30 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di emissione di decreto di condanna nei confronti di Salvatore Germanò, ritenendo ostativo all'accoglimento non avere il P.M. indicato alcun elemento idoneo a determinare le complessive condizioni economiche dell'imputato per valutare la possibilità di assolvere al pagamento della rilavante somma fissata come pena pecuniaria alternativa, dopo la conversione della sanzione detentiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19009/2023 — snpen · Corte di Cassazione: C, Rv. 267272). Cfr. nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 28288 del 16/06/2021, PMT in proc. Fossennò, Rv. 281797. Discende la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

Parole chiave

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divieto di espulsione procedura di affidamento genitoriale domanda di protezione provvisoria adozione di interdetti permesso di promuovere un procedimento penale diritto di essere arrestato
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIBARCELLONA POZZO DI GOTTO nei confronti di: GERMANO SALVATORE nato a MONTALBANO ELICONA il 25/08/1957 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; k., Motivi della decisione Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre per la cassazione del provvedimento con cui il G.i.p. del locale Tribunale il 30 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di emissione di decreto di condanna nei confronti di Salvatore Germanò, ritenendo ostativo all'accoglimento non avere il P.M. indicato alcun elemento idoneo a determinare le complessive condizioni economiche dell'imputato per valutare la possibilità di assolvere al pagamento della rilavante somma fissata come pena pecuniaria alternativa, dopo la conversione della sanzione detentiva.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denuncia illegittimità ed abnormità del provvedimento, che sarebbe basato su mere valutazioni di opportunità e, perciò, censurabile. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura ;infatti legittimità ha già in più occasioni - condivisibilnnente - Mfermato che /che la Corte di «Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, salvo che il provvedimento interferisca con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione. (In applicazione del principio, la S. C. ha escluso l'abnormità del provvedimento impugnato, ritenendolo riconducibile alla valutazione della congruità della pena attribuita al g.i.p., in un caso di restituzione degli atti al pubblico ministero, motivato in ragione della mancata allegazione da parte di quest'ultimo di elementi idonei a determinare le condizioni economiche dell'imputato, quale elemento di cui, ai sensi dell'art. 450, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve tenersi conto per determinare il valore giornaliero in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva)» (Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, P.M. in proc.

Bini, R. 273376) e che «Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorchè la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza di rigetto con la quale il g.i.p. aveva ritenuto l'inadeguatezza della pena pecuniaria a sanzionare la condotta di omesso versamento delle somme dovute dall'imputato al coniuge a titolo di mantenimento, in quanto indicativa della propensione di questi all'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie)» (Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, P.M. in proc.

C, Rv. 267272). Cfr. nello stesso senso, più recentemente, Sez. 2, n. 28288 del 16/06/2021, PMT in proc. Fossennò, Rv. 281797. Discende la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro