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Ordinanza — n. 19002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRA natka RIETI il 17/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mira Jovanovic ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Bologna il 14 marzo 2011 la ha riconosciuta responsabile del reato di furto consumato di gioielli in abitazione, aggravato anche dalla recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRA natka RIETI il 17/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mira Jovanovic ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Bologna il 14 marzo 2011 la ha riconosciuta responsabile del reato di furto consumato di gioielli in abitazione, aggravato anche dalla recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese posizione della vittima vizio di procedura accertamento inesatto dei fatti revisione di una decisione accertamenti medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC MIRA natka RIETI il 17/12/1987 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Mira Jovanovic ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Bologna il 14 marzo 2011 la ha riconosciuta responsabile del reato di furto consumato di gioielli in abitazione, aggravato anche dalla recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

La ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, che sarebbe troppo afflittivo nel caso di specie. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le generiche doglianze riguardano il trattamento punitivo, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/