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Ordinanza — n. 18998/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to procedural inadmissibility regarding private prosecution requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the criminal charges. The appellant argued that the lower court failed to properly assess aggravating circumstances and relied solely on insufficient evidence of presence at the scene. The court ruled that the appeal was procedurally barred because the crime is now prosecutable only by private complaint, a condition not met for pending appeals.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 cod. pen.; Art. 521, 597 cod. proc. pen.: Appeals regarding crimes now subject to private prosecution are inadmissible if the private prosecution has not been exercised, excluding the need to notify the victim.

Parole chiave

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private prosecution requirement criminal appeal inadmissibility theft aggravated procedural bar private complaint crime verdetto di colpevolezza controllo della commisurazione della pena esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 526 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANOTTO GIUSEPPE ANTONIO nato a CASTELVETRANO il 03/05/1951 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Giuseppe Antonio Catalanotto ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo 1'11 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Marsala 1'11 giugno 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato continuato di energia elettrica, fatto commesso dall'8 agosto 2009 al 7 agosto 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 624, 625, num. 2, cod. pen., 521 e 597 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, non comprendendosi se sia stata riconosciuta l'aggravante della violenza sulle cose ovvero del mezzo fraudolento, alla quale ultima si fa riferimento nella motivazione della sentenza del Tribunale: si sarebbe verificato un mutamento del fatto contestato, dal quale l'imputato non si sarebbe potuto difendere.

Con il secondo motivo lamenta violazione egli artt. 191, 192, 526 e 533 cod. proc. pen., poiché l'intera costruzione si baserebbe su di un unico elemento indiziario - che si assume insufficiente all'affermazione della responsabilità - ossia la asserita presenza dell'imputato sul luogo, e nulla più, fatto storico la cui dimostrazione sarebbe peraltro mancante. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 1-6 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso confronto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos