Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to procedural inadmissibility regarding private prosecution requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued insufficient evidence for his theft conviction, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet procedural requirements for challenging the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific grounds attacking the lower court's reasoning, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE ALESSIO nato a COMO il 12/12/1974 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Alessio Imperiale ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Como il 28 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato di una bicicletta, fatto commesso il 9 luglio 2017, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denuncia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in ragione della mancanza o insufficienza della prova, poiché, a suo avviso, né le immagini registrate dal sistema di sorveglianza né le ulteriori emergenze istruttorie fornirebbero la dimostrazione della responsabilità dell'imputato. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.
Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.
U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, peraltro strutturate in fatto, che non aggrediscono adeguatamente la motivazione, che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, della Corte territoriale. Le doglianze sono, inoltre, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci