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Ordinanza — n. 18995/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address the specific issue of engine capacity regarding the vehicle classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because the appellant failed to critically engage with the lower court's reasoning on the specific issue of engine capacity. The appellant merely reiterated the argument that the court inconsistently referred to the vehicle as a 'ciclomotore' or 'motociclo' without addressing the defense's prior discussion. The court ruled that since the lower court had already resolved this question with sound reasoning and the appellant admitted the license revocation, the appeal lacked the necessary critical analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente non affronta criticamente le argomentazioni della sentenza impugnata e ripete questioni già decise dal giudice territoriale senza fornire nuove prove o analisi sostanziali.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to address issue lack of critical analysis reiteration of arguments engine capacity classification cassation procedure procedural inadmissibility allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA LUIGI nato a SALERNO il 26/02/1981 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; A, Motivi della decisione Luigi Gaeta ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Salerno il 2 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Salerno il 3 aprile 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, essendo recidivo, fatto commesso il 12 dicembre 2018.

Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, che non affronterebbe il problema, posto dalla Difesa nella discussione in primo grado e nell'atto di appello, relativo al mancato accertamento della cilindrata del ciclomotore, poiché nella prima parte della sentenza si parla di "ciclomotore" ma in altra parte di "motociclo": ne discenderebbero conseguenze diverse. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura infatti che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 5-6, la questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente, il quale pure ammette che la patente sia stata in precedenza revocata (p. 2 del ricorso).

Inoltre, i motivi non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, con cui non si confrontano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i