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Ordinanza — n. 18991/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended driving license for negligent traffic injury due to sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the three-month suspension of his driving license imposed for negligent traffic injuries, arguing the duration was arbitrary and lacked proper justification. The court found the lower court's reasoning sufficient, as it balanced the severity of the offense with the defendant's prior conduct and subsequent behavior.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the duration of an accessory administrative sanction is inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning to justify the decision, as no absence of fault exists in the determination of the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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suspended driving license negligent traffic injury accessory administrative sanction inadmissible appeal procedural costs difesa penale allegazione motivata patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 186 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 222 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTIN ANTONIO PAOLO nato a PADOVA il 28/12/1958 avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Fortin Antonio Paolo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Venezia il 1° aprile 2022 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni personali stradali colpose gravi, fatto commesso il 27 aprile 2018, disponendo anche la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 186 e 222 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), sotto il profilo della illegittimità, e mancanza di motivazione circa la disposta durata della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione sufficiente, che resiste alle generiche lamentele difensive, ha spiegato il quia della scelta della sospensione, in luogo della revoca, valorizzando, quanto alla durata, l'entità del fatto, la condotta di vita anteatta ed il comportamento successivo dell'agente.

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis