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Ordinanza — n. 18989/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficiently specific grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground of 'insufficiency of motivation' failed to meet the statutory requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained vaguely about the severity of the sentence without providing specific legal arguments or factual data to support the claim. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not specify the legal and factual reasons supporting the request, limiting itself to vague complaints about the adequacy of the motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal insufficient motivation Article 606 Code of Criminal Procedure specific grounds requirement procedural costs and fine rinvio del dibattimento opposizione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Il ricorrente, infatti, ha formulato un motivo (peraltro intitolato "insufficienza della motivazione", che non è una categoria ricorribile ex art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorrente, infatti, ha formulato un motivo (peraltro intitolato "insufficienza della motivazione", che non è una categoria ricorribile ex art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVILETTO BRANCA MICHELE nato a PALERMO il 24/05/1946 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Michele Civiletto Branca propone, tramite Difensore di fiducia, ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 16 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Palermo il 12 settembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, num. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ha formulato un motivo (peraltro intitolato "insufficienza della motivazione", che non è una categoria ricorribile ex art. 606 cod. proc. pen.), che non contiene specifiche richieste con la indicazione delle ragioni in diritto e dei dati fattuali a sostegno, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio che si valuta ingiusto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/02