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Ordinanza — n. 18987/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding license suspension length, ruling administrative and judicial determinations are independent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to suspend the driver's license for two years. The appellant argued this duration was excessive compared to the Prefect's administrative order of one year, claiming a legal violation. The court rejected this, stating that judicial sentencing is independent from administrative determinations and the penalty was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The judicial determination of a suspended license duration is independent of the administrative authority's decision and does not constitute a legal constraint on the court's sentencing power.

Parole chiave

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criminal procedure suspended license administrative independence sentencing discretion inadmissible appeal driver's license suspension judicial autonomy censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA DOMENICO nato a CASERTA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Domenico Farina ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 1'11 aprile 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra l'imputato ed il Pubblico Ministero in relazione al reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 23 marzo 2021; per quanto in questa sede rileva, ha ordinato la sospensione della patente per la durata di due anni. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al tema della sospensione della patente, essendo la relativa statuizione illegale perché eccessiva ed erronea, tenuto conto che il Prefetto (il cui provvedimento si allega materialmente al ricorso) ha disposto la sospensione del titolo abilitativo soltanto per la durata di un anno.

Sono pervenuti in Cancelleria - tardivamente - motivi nuovi con cui il ricorrente ribadisce le ragioni poste alla base dell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente basato su doglianze afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benchè lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, tramite richiamo alla congruità della sanzione in relazione al disvalore del fatto (p. 3 della sentenza impugnata). Né la - autonoma - determinazione dell'Autorità amministrativa in tema di durata della sospensione potrebbe costituire vincolo alla statuizione giudiziale, data l'indipendenza delle relative valutazioni.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il