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Ordinanza — n. 18982/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis and irrelevance of prior admission facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Lombardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lombardo argued that the lower court erred in finding he failed to meet income limits due to lack of cohabitation with his father and incorrectly cited 2015 data instead of his actual admission year. The court rejected these claims because they merely contested factual findings without critical analysis and were irrelevant given the appellant's prior admission for failing to report income changes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks critical analysis of the lower court's reasoning, or raises issues irrelevant to the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis irrelevant facts manifestly unfounded procedural costs financial benefit limits income declaration credito lombard

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
Art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Art. 79 d.P.R. n. 115/2002
Art. 95 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO MASSIMILIANO nato a MARSALA il 29/08/1975 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione La Corte di appello di Palermo il 21 ottobre 2021 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala il 25 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Massimiliano Lombardo responsabile del reato di cui agli artt. 79 e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in conseguenza, condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Ricorre Massimiliano Lombardo, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio motivazionale (il secondo motivo). Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 76, 79 e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto difetterebbe nel caso di specie il requisito della convivenza del richiedente con il padre, il cui reddito avrebbe determinato il superamento del limite per il riconoscimento del beneficio. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione, ritenendo erroneo il riferimento, operato in sentenza, all'anno 2015, in quanto l'interessato in realtà era già stato ammesso al beneficio.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto entrambe le doglianze proposte sono costruite in fatto ed inoltre sono prive della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Il primo motivo è affidato, a ben vedere, alla mera contestazione di quanto accertato, con congrua e non illogica motivazione, dai Giudici di merito. Quanto al secondo motivo, non pertinente è il richiamo alla precedente ammissione, in quanto l'imputato è stato riconosciuto responsabile di non avere comunicato la variazione migliorativa delle condizioni personali di reddito (v. capo di imputazione e pp. 2-6 della sentenza impugnata), affermazione con cui il ricorso non si confronta.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R