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Ordinanza — n. 18979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELEZI ALBAN nato il 21/06/1980 BAHO PAJTIM nato il 14/04/1963 avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Elezi Alban e Baho Pajtim ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da diversi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano il 10 dicembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione ai reati in materia di stupefacenti agli stessi addebitati (Elezi Alban, capi nn. 7, 8 e 9: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 61-bis cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione ai reati in materia di stupefacenti agli stessi addebitati (Elezi Alban, capi nn. 7, 8 e 9: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie diritto a un'inchiesta effettiva inchiesta penale per omicidio istruzione penale per appropriazione indebita accertamento insufficiente dei fatti promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, Elezi Alban si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 61-bis cod. pen
146, e l'art. 61-bis cod. pen., introdotto dall'art.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed inoltre al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte costituzionale, sentenza num.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELEZI ALBAN nato il 21/06/1980 BAHO PAJTIM nato il 14/04/1963 avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Elezi Alban e Baho Pajtim ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da diversi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano il 10 dicembre 2021, per quanto in questa sede rileva, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione ai reati in materia di stupefacenti agli stessi addebitati (Elezi Alban, capi nn. 7, 8 e 9: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Baho Pajtim, capo n. 11: violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatti commessi nel 2010. In particolare, Elezi Alban si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (il primo motivo) ed ulteriore vizio di motivazione, che sarebbe illogica quanto al trattamento sanzionatorio (il secondo motivo). Baho Pajtim con un solo motivo censura violazione di legge, sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante della c.d. "transnazionalità", in quanto, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe continuità normativa tra l'art. 4 della legge 16 marzo 2016, n. 146, e l'art. 61-bis cod. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.

Igs. 1° marzo 2018, n.

21. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Quanto all'impugnazione nell'interesse di Elezi Alban, il relativo contenuto è, all'evidenza, estraneo ai casi prescritti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, è vago, meramente assertivo ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata. Peraltro, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche se succintamente, di avere proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

E si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata. Quanto al ricorso di Baho Pajtim, la precisazione, che si legge alla p. 13 della sentenza impugnata, circa la continuità normativa tra l'art. 4 della legge n. 146 del 2016 e l'art. 61-bis cod. pen., risulta corretta in diritto, come già puntualizzato dalla Corte di legittimità (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481, in motivazione, sub n. 1.3, p. 6, del "considerato in diritto"). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed inoltre al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte costituzionale, sentenza num. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del