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Ordinanza — n. 18977/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBANI DAVID nato a LA SPEZIA il 17/04/1972 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di David Corbani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate, avendo la corte del merito escluso la applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp in ragione della riscontrata abitualità ostativa- legata alle pregresse condanne irrogate ai danni del prevenuto per fatti di reato della medesima indole- valutata in termini giuridicamente ineccepibili rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.

Parole chiave

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condotta precedente reiterazione di reati penali precedenti penali gravi esenzione dalla pena punibilità adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORBANI DAVID nato a LA SPEZIA il 17/04/1972 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di David Corbani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate, avendo la corte del merito escluso la applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp in ragione della riscontrata abitualità ostativa- legata alle pregresse condanne irrogate ai danni del prevenuto per fatti di reato della medesima indole- valutata in termini giuridicamente ineccepibili rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.