Ordinanza — n. 18976/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ONESIMO nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rodriguez De Los Santos Onesimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il mancato riconoscimento delle generiche reso tuttavia con il supporto di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da rendere la relativa valutazione immune a censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ONESIMO nato il 30/10/1973 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rodriguez De Los Santos Onesimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il mancato riconoscimento delle generiche reso tuttavia con il supporto di una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da rendere la relativa valutazione immune a censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.