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Ordinanza — n. 18975/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18975/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREDICE GIOVANNI nato a SAN SEVERO il 24/01/1958 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Bredice avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce per la prima vota in sede di legittimità il tema legato alla commisurazione della pena (in appello si contestava solo il giudizio di operato bilanciamento tra circostanze) peraltro in modo inconferente (atteso che all'imputato è stato riconosciuto il minimo editale) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il e febb-Gio 2023.

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena pena minima modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREDICE GIOVANNI nato a SAN SEVERO il 24/01/1958 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Bredice avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce per la prima vota in sede di legittimità il tema legato alla commisurazione della pena (in appello si contestava solo il giudizio di operato bilanciamento tra circostanze) peraltro in modo inconferente (atteso che all'imputato è stato riconosciuto il minimo editale) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il e febb-Gio 2023.