Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Federico Rotunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che la prima doglianza è manifestamente eccentrica rispetto al contento della regiudicanda; la seconda doglianza replica profili di censura sulla equivalenza tra le generiche e la recidiva e sulla stessa configurabilità di quest'ultima aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Federico Rotunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che la prima doglianza è manifestamente eccentrica rispetto al contento della regiudicanda; la seconda doglianza replica profili di censura sulla equivalenza tra le generiche e la recidiva e sulla stessa configurabilità di quest'ultima aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.