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Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Federico Rotunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che la prima doglianza è manifestamente eccentrica rispetto al contento della regiudicanda; la seconda doglianza replica profili di censura sulla equivalenza tra le generiche e la recidiva e sulla stessa configurabilità di quest'ultima aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riconsiderazione impugnabilità di decisioni incidentali procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; etto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Federico Rotunno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che la prima doglianza è manifestamente eccentrica rispetto al contento della regiudicanda; la seconda doglianza replica profili di censura sulla equivalenza tra le generiche e la recidiva e sulla stessa configurabilità di quest'ultima aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.