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Ordinanza — n. 18973/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18973/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18973/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1983 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Cuomo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una unica censura manifestamente infondata, atteso che la rivendicata estinzione del reato per prescrizione in epoca precedente alla sentenza gravata è contraddetta e apertamente smentita dalla recidiva contestata e riconosciuta che porta nel caso ad anni 10 il relativo termine di legge ( il fatto risulta commesso il 3 luglio del 2014) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato criminalità persistente riduzione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1983 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Cuomo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una unica censura manifestamente infondata, atteso che la rivendicata estinzione del reato per prescrizione in epoca precedente alla sentenza gravata è contraddetta e apertamente smentita dalla recidiva contestata e riconosciuta che porta nel caso ad anni 10 il relativo termine di legge ( il fatto risulta commesso il 3 luglio del 2014) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.