Ordinanza — n. 18972/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI GIAMPIERO nato a SASSARI il 16/10/1968 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Giampiero Carboni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni lineari, rese all'esito di una puntuale disamina delle deduzioni difensive e di una corretta valutazione dei relativi istituti sia nel riconioscere la recidiva contestata. Sia nel negare le generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 fiegtio 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI GIAMPIERO nato a SASSARI il 16/10/1968 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; !etto il ricorso proposto nell'interesse di Giampiero Carboni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni lineari, rese all'esito di una puntuale disamina delle deduzioni difensive e di una corretta valutazione dei relativi istituti sia nel riconioscere la recidiva contestata. Sia nel negare le generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 fiegtio 2023.