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Ordinanza — n. 18971/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18971/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORI OMAR MARIO nato a REGGIO EMILIA il 07/04/2003 avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / Letto il ricorso proposto nell'interesse di Omar Mario Non i avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione inerente alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. o vizi di motivazione inerenti le ragioni fondanti la responsabilità, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non riguarda profili afferenti alla qualificazione del fatto immediatamente emergenti dal tenore della contestazione o dal portato della decisione gravata ( qui risulta solo apparentemente richiamata), non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. o vizi di motivazione inerenti le ragioni fondanti la responsabilità, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non riguarda profili afferenti alla qualificazione del fatto immediatamente emergenti dal tenore della contestazione o dal portato della decisione gravata ( qui risulta solo apparentemente richiamata), non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi validi motivazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORI OMAR MARIO nato a REGGIO EMILIA il 07/04/2003 avverso la sentenza del 09/09/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / Letto il ricorso proposto nell'interesse di Omar Mario Non i avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione inerente alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. o vizi di motivazione inerenti le ragioni fondanti la responsabilità, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non riguarda profili afferenti alla qualificazione del fatto immediatamente emergenti dal tenore della contestazione o dal portato della decisione gravata ( qui risulta solo apparentemente richiamata), non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

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