Ordinanza — n. 18969/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUCHETAOUY NORDDINE (CUI 03N1QQV) nato il 14/06/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !etto il ricorso proposto nell'interesse di El Bouchetaouy Norddine avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure -afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura delle generiche siccome erroneamente non riconosciute nella loro massima espansione- manifestamente infondate perché la relativa decisione risulta sorretta da sufficiente e non illog,ica motivazione all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18969/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUCHETAOUY NORDDINE (CUI 03N1QQV) nato il 14/06/1988 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 !etto il ricorso proposto nell'interesse di El Bouchetaouy Norddine avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su censure -afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura delle generiche siccome erroneamente non riconosciute nella loro massima espansione- manifestamente infondate perché la relativa decisione risulta sorretta da sufficiente e non illog,ica motivazione all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.