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Ordinanza — n. 18967/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18967/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Panio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivare puntuale, lineare e giuridicamente corretto dal giudice di merito in relazione alla ritenuta responsabilità per il fatto contestato ai sensi dell 'art 367 cp ( primo motivo) nonché in relazione alla imputazione di cui agli art 477/482 cp. giudizi resi all 'esito di una valutazione inferenziale delle relative emergenze istruttorie ( si veda sul primo capo dalla pagina 5, ultimo capoverso alla pagina 6, ultimo capoverso della sentenza impugnata; sull 'altro capo, si veda dall'ultimo capoverso di pagina 7) che non merita censure prospettabili in questa sede anche sul piano delle relative considerazioni giuridiche; alla misura della pena, argomentata in modo lineare dalla Corte del merito anche alla luce di un puntuale scrutinio dei rilievi prospettati dalla difesa;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Der altro verso perché introduce (con il terzo motivo) per la prima volta in sede di legittimità un tema di giudizio ( il riscontro dei presupposti costitutivi della recidiva) rimasto estraneo alle censure prospettate con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione in materia penale scemata imputabilità impugnabilità della decisione di rinvio falsa dichiarazione della parte ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Panio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivare puntuale, lineare e giuridicamente corretto dal giudice di merito in relazione alla ritenuta responsabilità per il fatto contestato ai sensi dell 'art 367 cp ( primo motivo) nonché in relazione alla imputazione di cui agli art 477/482 cp. giudizi resi all 'esito di una valutazione inferenziale delle relative emergenze istruttorie ( si veda sul primo capo dalla pagina 5, ultimo capoverso alla pagina 6, ultimo capoverso della sentenza impugnata; sull 'altro capo, si veda dall'ultimo capoverso di pagina 7) che non merita censure prospettabili in questa sede anche sul piano delle relative considerazioni giuridiche; alla misura della pena, argomentata in modo lineare dalla Corte del merito anche alla luce di un puntuale scrutinio dei rilievi prospettati dalla difesa;

Der altro verso perché introduce (con il terzo motivo) per la prima volta in sede di legittimità un tema di giudizio ( il riscontro dei presupposti costitutivi della recidiva) rimasto estraneo alle censure prospettate con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2