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Ordinanza — n. 18966/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18966/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barberi Mauro, nato a Tivoli il 27/05/1971 avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis e 385 cod. pen. q Considerato che tale motivo di ricorso è inammissibile perché la motivazione adottata- richiamando sul punto le puntuali valutazioni spese in relazione alla recidiva dalla sentenza appellata ( pag. 7)- deve ritenersi adeguata ed estranea a censure prospettabili in questa sede alla luce della estrema genericità del motivo prospettato sul punto con l'appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18966/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, quarto comma, cod. pen. in relazione alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis e 385 cod. pen. q Considerato che tale motivo di ricorso è inammissibile perché la motivazione adottata- richiamando sul punto le puntuali valutazioni spese in relazione alla recidiva dalla sentenza appellata ( pag. 7)- deve ritenersi adeguata ed estranea a censure prospettabili in questa sede alla luce della estrema genericità del motivo prospettato sul punto con l'appello.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena procedure di ricorso
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barberi Mauro, nato a Tivoli il 27/05/1971 avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso si contesta l'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. in relazione alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis e 385 cod. pen. q Considerato che tale motivo di ricorso è inammissibile perché la motivazione adottata- richiamando sul punto le puntuali valutazioni spese in relazione alla recidiva dalla sentenza appellata ( pag. 7)- deve ritenersi adeguata ed estranea a censure prospettabili in questa sede alla luce della estrema genericità del motivo prospettato sul punto con l'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preicjn