Ordinanza — n. 18965/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI PAOLA nato a PAGANI il 16/04/1973 parte offesa nel procedimento c/ CHIOCCA PAOLO nato a NAPOLI il 05/03/1967 GIORDANO UMBERTO nato a PAGANI il 09/04/1981 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paola Cioffi -persona offesa nel procedimento promosso Paolo Chiocca e Umberto Giordano per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. lamentando la nullità della decisione impugnata per aver il Gip pretermesso le ragioni di opposizione prospettate dalla ricorrente; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il vizio denunciato, nel suo contenuto effettivo, attiene ad un asserito difetto di motivazione rispetto alle ragioni della opposizione e non da corpo ad una violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato ad 127 comma 5 cpp , nel caso osservati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323 cod. pen; Ordinanza — n. 18965/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 323 cod. pen.- avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. lamentando la nullità della decisione impugnata per aver il Gip pretermesso le ragioni di opposizione prospettate dalla ricorrente; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il vizio denunciato, nel suo contenuto effettivo, attiene ad un asserito difetto di motivazione rispetto alle ragioni della opposizione e non da corpo ad una violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato ad 127 comma 5 cpp , nel caso osservati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI PAOLA nato a PAGANI il 16/04/1973 parte offesa nel procedimento c/ CHIOCCA PAOLO nato a NAPOLI il 05/03/1967 GIORDANO UMBERTO nato a PAGANI il 09/04/1981 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paola Cioffi -persona offesa nel procedimento promosso Paolo Chiocca e Umberto Giordano per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. lamentando la nullità della decisione impugnata per aver il Gip pretermesso le ragioni di opposizione prospettate dalla ricorrente; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il vizio denunciato, nel suo contenuto effettivo, attiene ad un asserito difetto di motivazione rispetto alle ragioni della opposizione e non da corpo ad una violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato ad 127 comma 5 cpp , nel caso osservati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbra