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Ordinanza — n. 18961/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic criticisms lack factual basis and seek merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giammaria Antonio inadmissible regarding a conviction under Article 337 of the Penal Code. The appellant offered generic criticisms without specific factual arguments, attempting to request a substantive re-evaluation of the evidence. The court rejected this because the lower court had already provided a logical and coherent reconstruction of the facts, including subjective elements, making a new review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Appeals based on generic criticisms lacking specific factual grounds are inadmissible when the lower court has already provided a coherent and logical reconstruction of the facts and subjective elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 337 Penal Code inadmissible appeal generic criticisms substantive review evidence reconstruction subjective elements Cassazione ordinanza facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Giammaria Antonio, nato a Bari il 24.10.1972 avverso la sentenza del 26/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto, attraverso cui si tende a richiedere una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, sebbene i giudici di merito abbiano motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla sussistenza dei tratti costitutivi, compreso quello soggettivo, della fattispecie in contestazione attraverso una ricostruzione della vicenda a giudizio coerente alle emergenze istruttorie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente