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Ordinanza — n. 18960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Elia Michele, nato a Napoli il 21/07/1987 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Il ricorrente contesta la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo due motivi di ricorso. Il primo motivo, che prospetta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto gli asseriti difetti risultano smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge la puntuale individuazione, senza incorrere in contradditorietà o manifeste incongruenze, dei tratti costitutivi del reato contestato, nel caso coerentemente ascritto al ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 18960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è parimenti infondato, avendo la Corte del merito adeguatamente giustificato il modesto discostamento dal minimo edittale„ facendo coerente riferimento agli indici di cui all'art. 133 e valorizzando, in linea con la sentenza di primo grado, la concreta gravità della condotta del ricorrente, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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oltraggio alla corte ricusazione del pubblico ministero controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione difesa contro le pratiche commerciali illecite misura disciplinare contro avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Il primo motivo, che prospetta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Elia Michele, nato a Napoli il 21/07/1987 avverso la sentenza del 22/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Il ricorrente contesta la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo due motivi di ricorso. Il primo motivo, che prospetta l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e il relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto gli asseriti difetti risultano smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla quale emerge la puntuale individuazione, senza incorrere in contradditorietà o manifeste incongruenze, dei tratti costitutivi del reato contestato, nel caso coerentemente ascritto al ricorrente (cfr. p. 3 della sentenza).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è parimenti infondato, avendo la Corte del merito adeguatamente giustificato il modesto discostamento dal minimo edittale„ facendo coerente riferimento agli indici di cui all'art. 133 e valorizzando, in linea con la sentenza di primo grado, la concreta gravità della condotta del ricorrente, così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr