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Ordinanza — n. 18957/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18957/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18957/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINACAPILLI MARIA GABRIELLA nato a CATANIA il 31/08/1957 parte offesa nel procedimento MINACAPILLI LORELLA nato a ENNA il 18/12/1960 parte offesa nel procedimento c/ FORNITO CARLO GIOVANNI nato a CATANIA il 17/12/1965 MARINO GIUSEPPE nato a TAORMINA il 09/01/1962 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorella Minacapilli e Gabriella Minacapilli -persone offese nel procedimento promosso nei confronti di Carlo Giovanni Fioeito e Giuseppe Marino - avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, il ricorso non è stato proposto avverso un decreto reso ai sensi dell'art. 409 comma 1 o dell'art. 410 comma 2 cpp bensi nei confronti di una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dalle odierne ricorrenti, non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione, peraltro apoditticamente descritti quali ipotesi di abnormità, comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso osservati e mai contestati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18957/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 409 comma 1 o dell'art. 410 comma 2 cpp bensi nei confronti di una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dalle odierne ricorrenti, non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione, peraltro apoditticamente descritti quali ipotesi di abnormità, comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso osservati e mai contestati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnazione della cancellazione motivi di cassazione ricorso per cassazione opposizione impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINACAPILLI MARIA GABRIELLA nato a CATANIA il 31/08/1957 parte offesa nel procedimento MINACAPILLI LORELLA nato a ENNA il 18/12/1960 parte offesa nel procedimento c/ FORNITO CARLO GIOVANNI nato a CATANIA il 17/12/1965 MARINO GIUSEPPE nato a TAORMINA il 09/01/1962 avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorella Minacapilli e Gabriella Minacapilli -persone offese nel procedimento promosso nei confronti di Carlo Giovanni Fioeito e Giuseppe Marino - avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, il ricorso non è stato proposto avverso un decreto reso ai sensi dell'art. 409 comma 1 o dell'art. 410 comma 2 cpp bensi nei confronti di una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 410 comma 3 in esito alla avvenuta instaurazione del contraddittorio conseguenziale alla opposizione proposta dalle odierne ricorrenti, non ritenuta inammissibile dal GIP; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerate non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che l'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto i vizi denunciati attengono ad affermate violazioni di legge e ad asseriti difetti di motivazione, peraltro apoditticamente descritti quali ipotesi di abnormità, comunque estranei alla violazione del contraddittorio nei termini considerati dal citato art 127 comma 5 cpp, unica ipotesi legittimante il reclamo, nel caso osservati e mai contestati; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile de plano in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorsq e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 fe