Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding subjective intent and prior court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ciaccio Aldo Francesco inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the first-instance court's finding of criminal liability for an act reclassified under Article 337 of the Penal Code, arguing errors in both the transfer of reasoning and the lack of subjective intent. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly relied on the first-instance findings and that the appellant's conduct was clearly aimed at preventing identification. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court correctly relies on prior factual findings and the appellant's arguments regarding subjective intent are repetitive and unsupported by new evidence.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ciaccio Aldo Francesco, nato a Girifalco il 04.07.1959 avverso la sentenza del 03/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., così riqualificata la condotta ascritta al predetto di cui al capo sub b) dell'imputazione, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente richiamato l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, e vagliato le censure contenute nell'atto d'appello, ritenute inidonee ad incidere sulle precedenti valutazioni;
Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, essendo accertato che la condotta del ricorrente fosse finalizzata ad impedire l'atto di identificazione dello stesso da parte degli operanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso