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Ordinanza — n. 18952/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding non-punishability cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18952/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Costanzo Giuseppe inadmissible due to a lack of specificity in the alleged defect of motivation. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code, while the court of first instance had already thoroughly examined this issue. The Supreme Court rejected the claim because the argument merely repeated a criticism already adequately assessed by the trial judges, who found the offense not trivial due to the intensity of the intent.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect of motivation lacks specificity and reproduces a criticism already adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code defect of motivation non-punishability cause inadmissible appeal Court of Cassation specificity requirement repetition of argument modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costanzo Giuseppe, nato a Frattamaggiore il 25.05.1968 avverso la sentenza del 21/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta del tutto privo di specificità e, peraltro, riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dai giudici di merito, che hanno ritenuto l'offesa non tenue in ragione della intensità del dolo riscontrata ( argomentata muovendo dalla pretestuosità del motivo dell'evasione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/0