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Ordinanza — n. 18951/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded challenge regarding mitigating circumstances versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Rande's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize the prevalence of generic mitigating circumstances over his recidivism, but the court found this objection generic and unsupported by the record. The appellate judgment provided a coherent and exhaustive explanation of the defendant's negative personality based on the severity of the crimes and numerous prior convictions, rendering the merit evaluation unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the lack of recognition of generic mitigating circumstances over recidivism is inadmissible if the objection is generic and the lower court's reasoning is coherent, logical, and exhaustive.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic objection recidivism mitigating circumstances negative personality Corte di Cassazione procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Rande Luigi, nato a Volla il 25/06/1955 avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è inammissibile sia perché genericamente addotto, sia perché manifestamente infondato alla luce della coerente, logica ed esaustiva motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà conto della «negativa personalità dell'imputato desumibile non solo dalla entità dei fatti ascritti, commessi con particolare disinvoltura, ma anche dalla [...] sussistenza dei numerosi precedenti penali da cui è gravato» il ricorrente (cfr. p. 5 della sentenza di appello), rendendo la relativa valutazione di merito non censurabile in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PrØsde