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Ordinanza — n. 18947/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18947/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE MARIO nato a MESSINA il 15/07/1986 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Morgante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto con l'unico motivo di ricorso si contesta la configurabilità del reato contestato al prevenuto muovendo da una indicazione in fatto (la realizzazione della condotta materiale successivamente al completamento dell'attività qualificata da parte della persona offesa) apertamente smentita dalla ricostruzione della vicenda a giudizio operata dai giudici del merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente con l'appello né con il ricorso che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18947/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.

Parole chiave

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momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale favoreggiamento durata dell'infrazione pena complementare pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE MARIO nato a MESSINA il 15/07/1986 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Morgante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto con l'unico motivo di ricorso si contesta la configurabilità del reato contestato al prevenuto muovendo da una indicazione in fatto (la realizzazione della condotta materiale successivamente al completamento dell'attività qualificata da parte della persona offesa) apertamente smentita dalla ricostruzione della vicenda a giudizio operata dai giudici del merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente con l'appello né con il ricorso che occupa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.