Ordinanza — n. 18946/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ULIZIA DARIO nato a ROMA il 10/01/1987 D'ULIZIA ROLANDO nato a ROMA il 25/02/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Rolando D'Ulizia e Dario D'Ulizia avverso la sentenza in epigrafe; esa mi nati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che con la prima doglianza, nell'interesse di entrambi i prevenuti, si contesta il giudizio di responsabilità loro ascritto replicando profili di censura, legati alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito con considerazioni non manifestamente illogiche, peraltro contrastate senza la dovuta specificità critica in relazione a taluni snodi decisivi del motivare contrastato ( si guardi alle emergenze tratte dalle intercettazioni nonche il riferimento alle dichiarazioni della moglie della persona offesa evocate a riscontro della credibilità delle relative propalazioni); con la seconda, nell'interesse del solo Rolando D'Ulizia si contesta il giudizio con il quale è stata negata l'applicazione delle generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, puntualmente devalutate alla luce delle assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito nel supportare la relativa valutazione (in tal senso è decisivo il riferimento ai plurimi precedenti) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18946/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ULIZIA DARIO nato a ROMA il 10/01/1987 D'ULIZIA ROLANDO nato a ROMA il 25/02/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Rolando D'Ulizia e Dario D'Ulizia avverso la sentenza in epigrafe; esa mi nati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che con la prima doglianza, nell'interesse di entrambi i prevenuti, si contesta il giudizio di responsabilità loro ascritto replicando profili di censura, legati alla attendibilità della persona offesa e del suo narrato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito con considerazioni non manifestamente illogiche, peraltro contrastate senza la dovuta specificità critica in relazione a taluni snodi decisivi del motivare contrastato ( si guardi alle emergenze tratte dalle intercettazioni nonche il riferimento alle dichiarazioni della moglie della persona offesa evocate a riscontro della credibilità delle relative propalazioni); con la seconda, nell'interesse del solo Rolando D'Ulizia si contesta il giudizio con il quale è stata negata l'applicazione delle generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, puntualmente devalutate alla luce delle assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito nel supportare la relativa valutazione (in tal senso è decisivo il riferimento ai plurimi precedenti) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbra