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Ordinanza — n. 18943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO PASCAL nato il 30/11/1975 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ;etto il ricorso proposto nell'interesse di Pascal Alaimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena remissione della pena adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO PASCAL nato il 30/11/1975 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ;etto il ricorso proposto nell'interesse di Pascal Alaimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica argomentazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.