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Ordinanza — n. 18681/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on aggravated robbery, citing lack of appellate review and inadmissible cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared two cassation appeals inadmissible regarding a conviction for aggravated robbery. The appellants argued that the appellate court erred in weighing mitigating factors against aggravating circumstances and failed to extend active repentance to a co-defendant. The court rejected these claims, stating that sentencing comparisons are not reviewable unless arbitrary and that new grounds cannot be raised in cassation if the appellate court did not address them.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 118 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the appellate court has correctly omitted to rule on issues not raised in the appeal, and when the comparison of mitigating and aggravating circumstances falls within the exclusive jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility aggravated robbery sentencing active repentance extension appellate court review limits procedural default cassation rapina qualificata circostanze aggravanti o attenuanti risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 118 c.p.
pen.; anche se la condotta era stata posta in essere dal solo D'Auria, in virtù dell'art. 118 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 118 cod. pen
pen.; anche se la condotta era stata posta in essere dal solo D'Auria, in virtù dell'art. 118 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017
269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017
269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016
269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AURIA FERDINANDO nato a AGROPOLI il 15/10/2002 BOUQOUIS MOHCINE nato il 08/12/1998 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 novembre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Ferdinando D'Auria e Mohcine Bouqouis erano stati condannati per rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Dario Masini nell'interesse di Ferdinando D'Auria, lamentando che la Corte dì appello aveva errato nel non riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti , 2. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Michele Capano nell'interesse di Ferdinando D'Auria e Mohcine Bouquouis 2.1 II difensore eccepisce la contraddittorietà della motivazione stessa in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento attivo, visto che D'Auria aveva consentito il recupero della borsa con all'interno i documenti e gli effetti personali della vittima; la Corte di appello aveva invece ricondotto tale condotta nell'art. 62-bis cod. pen.; anche se la condotta era stata posta in essere dal solo D'Auria, in virtù dell'art. 118 cod. pen. la circostanza avrebbe dovuto essere estesa anche al coimputato Bouqouis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto dall'Avv. Masini deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti, è principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale, "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Sez.4, sentenza n.25532 del 23/05/2007, Rv. 236992); nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato la sua scelta evidenziando la gravità del fatto (fatti commessi con l'uso di un coltello e con una condotta particolarmente violenta), giudizio di merito sul quale non è ammessa sindacabilità nella presente sede.

2. Il ricorso proposto dall'Avv. Capano deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Infatti, è noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass