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Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1973 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 12 febbraio 2022, nei confronti di Mario Casillo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato che, inoltre, il motivo genericamente proposto è del tutto reiterativo e tende in sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione resa dalla Corte di appello nel connotare la condotta posta in essere, le caratteristiche e la portata intimidatoria della stessa anche quanto alla aggravante contestata, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato che, inoltre, il motivo genericamente proposto è del tutto reiterativo e tende in sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione resa dalla Corte di appello nel connotare la condotta posta in essere, le caratteristiche e la portata intimidatoria della stessa anche quanto alla aggravante contestata, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata minaccia contro le autorità motivi di cassazione assenza di persecuzione maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1973 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 12 febbraio 2022, nei confronti di Mario Casillo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità ed in relazione al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato che, inoltre, il motivo genericamente proposto è del tutto reiterativo e tende in sostanza a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione resa dalla Corte di appello nel connotare la condotta posta in essere, le caratteristiche e la portata intimidatoria della stessa anche quanto alla aggravante contestata, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,