Criminal appeal dismissed as inadmissible because the personal appeal was not signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the personal appeal was not signed by a qualified defense attorney as required by law. Although the appellant signed the document, the court found the special power of attorney insufficient to establish the personal nature of the appeal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine for the procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; The appeal in criminal proceedings must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation, and a personal signature by the party alone renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TERLIZZI DOMENICA nato a RUVO DI PUGLIA il 15/07/1962 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 9 Febbraio 2022, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani del 12/04/2018 dichiarando la prescrizione del reato alla stessa ascritto con conferma nel resto quanto alle statuizioni in favore della parte civile e condanna alle spese in favore della stessa. Ritenuto che il ricorso risulta presentato dalla Di Terlizzi personalmente, come emerge dalla collazione dello stesso, dalla sottoscrizione da parte della ricorrente, alla quale si affianca quella del difensore, senza che tuttavia emerga e si affermi chiaramente che lo stesso se ne assuma la paternità, non apparendo sufficiente a tal fine la allegazione di procura speciale a seguire; atteso che "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducíbilità alla parte privata." (Sez.
U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.
5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ); considerato come, comunque, i motivi proposti siano manifestamente infondati in considerazione delle caratteristiche della decisione impugnata, della rilevanza delle statuizioni civili, caratterizzandosi in sostanza come una mera reiterazione dei motivi già introdotti con l'appello ed, in generale, emergendo una volontà di proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una logica e persuasiva motivazione della Corte di appello con la quale il ricorrente non si confronta affatto; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci