Ordinanza — n. 18673/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Siracusa, pronunciata in data 5 luglio 2021, nei confronti di Violante Raffaele, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica ( con particolare riferimento all'art. 56 cod. pen.), è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica ( con particolare riferimento all'art. 56 cod. pen.), è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Siracusa, pronunciata in data 5 luglio 2021, nei confronti di Violante Raffaele, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica ( con particolare riferimento all'art. 56 cod. pen.), è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apri