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Ordinanza — n. 18672/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual basis in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18672/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Musumeci inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The lower courts had refused the request because no concrete positive elements existed to offset the defendant's high recidivism and social danger. The supreme court upheld this decision, ruling that a mere reference to the absence of such elements is legally sufficient without further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The denial of a request for generic mitigating circumstances is admissible if the court of first instance provides a congruent reference to the decisive elements or the absence of positive factors, without requiring an exhaustive analysis of the specific circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism and social danger inadmissible appeal sufficient reference standard criminal procedure appeal danneggiamento danneggiamento d'impianti elettrici difetti di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 18 luglio 2019, nei confronti di Daniel Musumeci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 18 luglio 2019, nei confronti di Daniel Musumeci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI DANIEL nato a CATANIA il 08/11/1984 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 18 luglio 2019, nei confronti di Daniel Musumeci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale non ha ravvisato elementi positivi concreti e specifici da valorizzare rispetto alla rilevante capacità a delinquere del reo, tenuto anche conto della caratterizzazione personologica dello stesso, pluripregiudicato e sottoposto anche a misura di sicurezza personale a causa della sua riscontrata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 a