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Ordinanza — n. 18669/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Gambardella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of the Penal Code and procedural defects, but the court found his arguments lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a repetition of previously rejected points without new factual or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as generic deductions without precise legal justifications or factual elements fail to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity Article 581 c.p.p. repetition of arguments court costs fine motivo legale d'esclusione punibilità esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
6 sull'abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali specifici); considerato che gli altri due motivi, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
6 sull'abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali specifici); considerato che gli altri due motivi, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
pen., è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBARDELLA GENNARO nato a AVELLINO il 03/01/1991 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 28 marzo 2022, nei confronti di Gennaro Gambardella, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347;

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), dai giudici del merito (si veda pag. 6 sull'abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali specifici); considerato che gli altri due motivi, con i quali si deduce il vizio della motivazione in punto di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il