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Ordinanza — n. 18668/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Michele Lettieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for multiple crimes, specifically arguing regarding the subjective element of the offenses and the application of recidivism. The court rejected these arguments as lacking concrete specificity, noting they sought an alternative substantive review without addressing the logical and reasoned motivation provided by the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on concrete and specific grounds; vague or general allegations seeking a re-evaluation of the merits without challenging the reasoning of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack concrete specificity recidivism application subjective element crimes Italian Supreme Court inadmissible appeal court costs fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTIERI MICHELE nato a SALERNO il 27/04/1970 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza con sentenza del 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Potenza del 25 novembre 2021 con la quale Lettieri Michele veniva condannato alla la pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 56, 648-bis, 476, 482, 648, 61 n.2, 497-bis cod. pen. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con il quale si censurano vizi motivazionali con riferimento da una parte all'accertamento della responsabilità per i fatti ascritti quanto all'elemento soggettivo dei reati ascritti e dall'altra quanto al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla applicazione della contestata recidiva, sono privi di concreta specificità e volti a proporre una rilettura alternativa nel merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01) a fronte di una articolata e persuasiva motivazione quanto alla piena integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti (pag.2 e seg.), oltre che a prefigurare una riconsiderazione della dosimetria della pena mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza che sul punto si presenta logica e del tutto priva di qualsiasi irragionevolezza, attesi i molteplici precedenti penali riferibili al ricorrente che giustificavano il riconoscimento della recidiva (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci