Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Khalid El Aloui inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his conviction for the crime of insult, arguing for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal lacked the requisite specificity mandated by Article 581, offering only generic deductions without precise legal justifications or references to the contested reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as generic deductions without precise legal justifications and references to the contested reasoning prevent the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOUI KHALID nato il 06/09/2001 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Tribunale di Verona, pronunciata in data 10 giugno 2022, nei confronti di Khalid El Aloui, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apri