Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18667/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Khalid El Aloui inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his conviction for the crime of insult, arguing for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim because the appeal lacked the requisite specificity mandated by Article 581, offering only generic deductions without precise legal justifications or references to the contested reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as generic deductions without precise legal justifications and references to the contested reasoning prevent the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Article 581 c.p.p. lack of specificity Criminal Procedure Code generic deductions supervisory power procedural requirements azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
Art. 628 cod. pen.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Tribunale di Verona, pronunciata in data 10 giugno 2022, nei confronti di Khalid El Aloui, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021
art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Tribunale di Verona, pronunciata in data 10 giugno 2022, nei confronti di Khalid El Aloui, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cipolletta, Rv. 281112
17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALOUI KHALID nato il 06/09/2001 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di benefici di legge, la decisione del Tribunale di Verona, pronunciata in data 10 giugno 2022, nei confronti di Khalid El Aloui, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apri