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Ordinanza — n. 18665/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability and sentencing were deemed generic and lacking concrete specificity, merely reiterating appellate grounds without challenging the lower court's factual findings. The court ruled that the appeal failed to identify specific procedural errors or logical flaws in the sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints or mere reiteration of appellate arguments without identifying concrete procedural errors or logical flaws in the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specificity procedural error sentencing review valutazione della credibilità censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE ALFIO nato a TORINO il 24/06/1989 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 11/05/2022 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Gip di Caltagirone del 09/09/2021 nei confronti di Maggiore Alfio applicando ad esso la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, anziché in perpetuo e confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per i delitti allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e ricorrenza della circostanza aggravante, oltre che totalmente reiterativi dei motivi di appello, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2, 3 e seg., quanto alla credibilità della persona offesa , con ricostruzione compiuta e del tutto persuasiva dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti); considerato chele altre doglianze articolate nell'ambito del secondo motivo di ricorso, con le quali si contesta il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse componenti con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis