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Ordinanza — n. 18663/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdulaziz Sannu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding joint robbery and sentencing errors, but the court found these arguments either procedurally improper or lacking the necessary specificity required for review. Consequently, the decision upholding the lower court's conviction on drug possession and other charges was maintained without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic challenges to factual evaluation or lack of specific procedural violations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity procedural defects joint criminal liability drug possession charges court costs and fine Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 186 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNU ABDULAZIZ nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 8 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania, pronunciata il 24 maggio 2021, nei confronti di Abdulaziz Sannu, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 110 - 582, 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che il primo motivo di ricorso, tra l'altro non proposto in appello, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata contestazione della rapina in concorso, è manifestamente infondato anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535), secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censurano vizi motivazionali in punto di responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 ove la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in punto di prova della responsabilità per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,