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Ordinanza — n. 18661/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and unsupported sentencing challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Romano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft and the imposed sentence, arguing for a new evaluation of evidence and penalty proportionality. The court rejected these claims as lacking concrete specificity and failing to identify specific procedural errors, citing established jurisprudence that prevents appellate review of the trial judge's fact-finding and sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must identify specific grounds for overturning the lower court's decision; general requests for re-evaluation of evidence or sentencing without pinpointing procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity sentencing proportionality review procedural error identification court costs and fine motivi di revisione esame nel merito asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata in data 9 dicembre 2021, nei confronti di Gennaro Romano, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
268822 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
4 - 8); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GENNARO nato a NAPOLI il 18/12/1989 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata in data 9 dicembre 2021, nei confronti di Gennaro Romano, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 8 sulla mancanza di specificità del motivo di appello in relazione all'individuazione dell'imputato rispetto alle condivise e richiamate argomentazioni della sentenza appellata, espresse alle pagg. 4 - 8); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 9 sulla conferma della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale e ritenuta congrua alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso