Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18660/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing responsibility under criminal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Luiz Augusto Soccodato inadmissible due to a lack of specific grounds regarding sentencing responsibility. The appellant argued for reduced liability, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected by lower courts without addressing the complexity of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds addressing the contested facts and law; generic or repetitive censure without new arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing responsibility repetitive arguments court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità in quanto, non indicando la decisività dei motivi negletti (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
275853 - 02) e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni, anche per relationem, in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità in quanto, non indicando la decisività dei motivi negletti (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
275853 - 02) e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni, anche per relationem, in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 43481/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the judge's reasoning on liability declaration.
Ordinanza — n. 35093/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.
Ordinanza — n. 2273/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeals as complaints lack specificity and violate legal limits on cassation review.
Ordinanza — n. 45975/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and failure to prove prescription. The court rejected the appeal as inadmissible because the complaint regarding criminal liability was too generic and lacked specific grounds, while the claim of prescription was not examined since the appeal itself was invalid. The appellate court's reasoning was found logically sound, and the generic nature of the sanction complaint prevented the cassation court from identifying specific grounds for review. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende. The decision reinforces the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts or logic but must ensure appeals meet strict procedural requirements. This ruling upholds the finality of lower court judgments when procedural defects exist in the appeal. The case highlights the importance of precise legal arguments in criminal appeals to avoid dismissal. Lawyers must ensure appeals contain specific grievances rather than general objections to prevent inadmissibility. The court's decision emphasizes the limits of cassation review and the necessity of procedural compliance. This outcome serves as a reminder of the strict standards for filing criminal appeals in Italy.
Ordinanza — n. 8906/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific factual errors.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOCCODATO LUIZ AUGUSTO nato il 31/08/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, pronunciata in data 22 dicembre 2021, nei confronti di Luiz Augusto Soccodato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità in quanto, non indicando la decisività dei motivi negletti (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni, anche per relationem, in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8, ove la Corte territoriale, precisando come i motivi di appello, attinenti ad aspetti marginali, non fossero specifici e trovassero già adeguata risposta nella sentenza di primo grado, ha richiamato il complessivo quadro probatorio, ritenuto inequivoco e non inficiato dalle censure difensive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4