Italian appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing responsibility under criminal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luiz Augusto Soccodato inadmissible due to a lack of specific grounds regarding sentencing responsibility. The appellant argued for reduced liability, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected by lower courts without addressing the complexity of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds addressing the contested facts and law; generic or repetitive censure without new arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOCCODATO LUIZ AUGUSTO nato il 31/08/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, pronunciata in data 22 dicembre 2021, nei confronti di Luiz Augusto Soccodato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alle doglianze dell'appello in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità in quanto, non indicando la decisività dei motivi negletti (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02) e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni, anche per relationem, in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 e Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8, ove la Corte territoriale, precisando come i motivi di appello, attinenti ad aspetti marginali, non fossero specifici e trovassero già adeguata risposta nella sentenza di primo grado, ha richiamato il complessivo quadro probatorio, ritenuto inequivoco e non inficiato dalle censure difensive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4