Ordinanza — n. 18658/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABONI EDOARDO nato a USSANA il 12/03/1974 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari, pronunciata in data 4 febbraio 2019, nei confronti di Edoardo Caboni, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto della penale responsabilità nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre a prospettare doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio, è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg.7, 8 e 9 sull'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dalla difesa, anche considerato il dato risolutivo dell'erroneo montaggio del materiale ricettato; pag. 9 sull'irrilevanza e superfluità della prova richiesta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 18658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto della penale responsabilità nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre a prospettare doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio, è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg.7, 8 e 9 sull'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dalla difesa, anche considerato il dato risolutivo dell'erroneo montaggio del materiale ricettato; pag. 9 sull'irrilevanza e superfluità della prova richiesta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABONI EDOARDO nato a USSANA il 12/03/1974 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari, pronunciata in data 4 febbraio 2019, nei confronti di Edoardo Caboni, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto della penale responsabilità nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, oltre a prospettare doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio, è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg.7, 8 e 9 sull'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dalla difesa, anche considerato il dato risolutivo dell'erroneo montaggio del materiale ricettato; pag. 9 sull'irrilevanza e superfluità della prova richiesta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 ap