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Ordinanza — n. 18657/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vilson Muca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged defects in the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and legal qualification but failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the generic arguments did not allow the appellate judge to identify the specific legal issues for review.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal must contain specific grounds of law with precise references to the contested reasoning; generic allegations lacking specific legal arguments and citations to the contested act render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Article 581 c.p.p. criminal responsibility legal qualification defect ricettazione infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648 c.p.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 16 novembre 2016, nei confronti di Vilson Muca, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 16 novembre 2016, nei confronti di Vilson Muca, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep.
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA VILSON nato il 21/05/1987 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 16 novembre 2016, nei confronti di Vilson Muca, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112;

Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 ap