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Ordinanza — n. 18656/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18656/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18656/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANELLI GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 27 settembre 2019, nei confronti di Giuseppe Germanelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, il vizio della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 507 cod. proc. pen. in relazione all'imputabilità del reo, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 41095 del 18/09/2013, Mattina, Rv. 257805), secondo cui il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità solo allorquando sia evidente la prova della totale infermità di mente, costituendo l'eventuale vizio parziale di mente una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato; ma, nel caso di specie, non risultava alcuna prova evidente del vizio totale di mente né la parte interessata aveva dedotto alcuna questione sulla sussistenza della capacità di intendere e volere dell'imputato; osservato, inoltre, che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

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art. 635 cod. pen, art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, il vizio della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 507 cod. proc. pen. in relazione all'imputabilità del reo, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 41095 del 18/09/2013, Mattina, Rv. 257805), secondo cui il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità solo allorquando sia evidente la prova della totale infermità di mente, costituendo l'eventuale vizio parziale di mente una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato; ma, nel caso di specie, non risultava alcuna prova evidente del vizio totale di mente né la parte interessata aveva dedotto alcuna questione sulla sussistenza della capacità di intendere e volere dell'imputato; osservato, inoltre, che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

Parole chiave

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danneggiamento risarcimento per atto illecito azione di manutenzione delitto contro i beni distrazione di valori patrimoniali espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 27 settembre 2019, nei confronti di Giuseppe Germanelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, il vizio della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANELLI GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/05/1967 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 27 settembre 2019, nei confronti di Giuseppe Germanelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, il vizio della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 507 cod. proc. pen. in relazione all'imputabilità del reo, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 41095 del 18/09/2013, Mattina, Rv. 257805), secondo cui il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità solo allorquando sia evidente la prova della totale infermità di mente, costituendo l'eventuale vizio parziale di mente una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato; ma, nel caso di specie, non risultava alcuna prova evidente del vizio totale di mente né la parte interessata aveva dedotto alcuna questione sulla sussistenza della capacità di intendere e volere dell'imputato; osservato, inoltre, che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); rilevato, pertanto, che, anche considerato che il motivo non risultava neanche dedotto in precedenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i