Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific prescription argument and generic legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bernardo De Prisco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding articles 157 and 159 of the Penal Code, but the court found his grounds generic and lacking concrete specificity. Consequently, the court determined that the prescription period had not expired due to multiple suspensions, rendering the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 159 cod. pen.; An appeal based on generic legal violations without concrete specificity regarding prescription suspensions is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PRISCO BERNARDO nato a PAGANI il 10/04/1963 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 4 novembre 2022, ha parzialmente riformatoo, escludendo la contestata recidiva, la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata in data 26 giugno 2020 ad esito di rito abbreviato, nei confronti di Bernardo De Prisco, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen., oltre che del tutto generico, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione non risultava ancora scaduto al momento della deliberazione del provvedimento impugnato in ragione delle plurime sospensioni del corso della prescrizione (per un periodo temporale amplissimo, neanche indicato dal ricorrente), intervenute non soltanto per legittimo impedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apr