Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific grounds and violation of aggravating circumstance rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a confirmed criminal sentence regarding theft and threats, arguing for mitigating circumstances and a lighter penalty. The court rejected these claims as unfounded, noting the lower court's reasoning was sound and that mitigating factors could not override the statutory aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4; Art. 69, comma 4; Art. 99, comma 4 of the Criminal Code: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specific argumentation, or violate the preclusive rule that mitigating circumstances cannot prevail over aggravating ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCOGNA TOMMASO nato a NAPOLI il 06/07/1984 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Gup di Tribunale di Napoli Nord ad esito di giudizio abbreviato, pronunciata in data 12 ottobre 2021, nei confronti di Tommaso Frascogna, condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi del reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5 sugli ulteriori danni non patrimoniali in ragione della particolare lesività delle minacce); ritenuto che anche la seconda censura, con la quale si contesta il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondata perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato che l'ultima doglianza, in punto di dosimetria della pena, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 5 e 6 sulla congruità della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale, in ragione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato, già condannato altre tre volte per rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis