Cassation court dismisses appeal for lack of concrete specificity regarding sentencing motivation and recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked motivation regarding recidivism and mitigating circumstances. The court rejected this, finding the appeal lacked concrete specificity as it merely prefigured a different sentencing calculation without challenging the actual logic of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal claiming defects in sentencing motivation is inadmissible if it lacks concrete specificity and merely attempts to re-evaluate the penalty using different criteria without demonstrating irrationality in the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIEDIMONTE ANTONIO nato a NAPOLI il 29/10/1984 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 giugno 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Piedimonte Antonio, rideterminando la pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 110, 56, 628 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censurano vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla applicazione della contestata recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'a considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una riconsiderazione della dosimetria della pena mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza che sul punto si presenta logica e del tutto priva di qualsiasi irragionevolezza (pag. 4 e seguenti;
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 a